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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.149. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.149.

  Al comma 3, capoverso comma 2, dopo le parole: ogni elettore dispone aggiungere le seguenti: di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale, di un voto di preferenza e».

  Conseguentemente:
   1. Al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   2. al comma 15, prima dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto.;
   3. al comma 17, capoverso 1, sopprimere le parole da: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
   4. al comma 18, lettera a), numero 1), dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
   5. al comma 18, lettera a), numero 2), dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
   6. al comma 18, lettera b), dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché i voti dei candidati cui sono state attribuite preferenze;
   7. al comma 19, dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
   8. al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
    b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   9. al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; tale criterio è valido anche con riguardo alle assegnazioni di seggi ai sensi dei commi successivi;
   10. al comma 25, sopprimere la lettera a).