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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.131. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.131.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, al comma 3:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: Per la presentazione delle candidature e l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è costituito un collegio plurinominale e la stessa è ripartita in collegi uninominali;
   b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Il restante numero di seggi è assegnato nei collegi plurinominali con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 4, con il seguente:
  «4. L'assegnazione dei seggi, sia alle liste nei collegi plurinominali, sia in quelli uninominali, è effettuata con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente testo unico. A tal fine si procede prima all'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali, e successivamente alla proclamazione degli eletti dei collegi uninominali.»;
   al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: uninominali fino a: plurinominali con le seguenti: plurinominali ed il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali.
   al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su due schede. La prima scheda reca il contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. La seconda scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati.»;
   al comma 7, capoverso Art. 18-bis, alla lettera a), comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   al comma 12, capoverso, sostituire le parole:
ad essi collegati, con le seguenti: nei collegi plurinominali;
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Nella prima scheda è riportato il contrassegno della lista di uno o più partiti o gruppi politici, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con un diametro di centimetri tre. La seconda scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti in un apposito rettangolo, corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei collegi plurinominali sulle relative schede.»;
   al comma 15, sostituire il capoverso, con il seguente:
  «2. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale.»;
   al comma 19, sostituire le parole: di preferenza con le seguenti: e dei voti di preferenza e le parole: di ciascun candidato nel collegio uninominale con le seguenti: nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.
   al comma 20, capoverso Art. 77, sopprimere la lettera a) e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis)
determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione;
   al comma 21, capoverso Art. 83, al comma 1, lettera a), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: presentata nei collegi plurinominali; e alla lettera c), sostituire le parole: di 303 con le seguenti: di tutti i e dopo la parola: seggi ovunque ricorra aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 3.
   al comma 23, capoverso Art. 84:
    a) sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale attribuisce a ciascuna lista che abbia conseguito seggi il cinquanta per cento degli stessi nei collegi plurinominali e proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione dell'ordine di presentazione nella lista.
    b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Una volta proceduto al riparto dei seggi dei collegi plurinominali, si procede all'attribuzione a ciascuna lista del restante cinquanta per cento dei seggi nei collegi uninominali. A tal fine l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio uninominale, in base alla determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire.
   al comma 24, capoverso Art. 85, al comma 1-bis sostituire le parole: eletto nel collegio uninominale con le seguenti: eletto nel collegio plurinominale di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: Tabella A-bis ovunque ricorrano, con le seguenti: Tabelle A, A-bis; all'allegato 1, alla Tabella A-bis, premettere le seguenti:

TABELLA A
(articolo 1)

Circoscrizioni elettorali circoscrizione Sede ufficio centrale circoscrizionale
 1) Piemonte 1 (provincia di Torino)Torino
 2) Piemonte 2 (province di Vercelli,
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella,
Verbano-Cusio-Ossola)
Novara
 3) Lombardia 1 (provincia di Milano)Milano
 4) Lombardia 2 (province di Varese, Como,
Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)
Brescia
 5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona,
Mantova, Lodi)
Mantova
 6) Trentino-Alto AdigeTrento
 7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo)
Verona
 8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso,
Belluno)
Venezia
 9) Friuli-Venezia GiuliaTrieste
10) LiguriaGenova
11) Emilia-RomagnaBologna
12) ToscanaFirenze
13) UmbriaPerugia
14) MarcheAncona
15) Lazio 1 (provincia di Roma)Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina,
Frosinone)
Frosinone
17) AbruzziL'Aquila
18) MoliseCampobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli)Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta,
Benevento, Avellino, Salerno)
Benevento
21) PugliaBari
22) BasilicataPotenza
23) CalabriaCatanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta)
Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania,
Ragusa, Siracusa, Enna)
Catania
26) SardegnaCagliari

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, capoverso Art. 1:
   a) al comma 2 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

  In tali collegi uninominali risulta eletto, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella regione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, in ciascuna regione è istituito un collegio plurinominale, costituito dall'aggregazione dei collegi uninominali presenti nella regione, nel quale i seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 1.;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'assegnazione dei seggi, sia alle liste nei collegi plurinominali, sia in quelli uninominali, è effettuata con metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto legislativo. A tal fine si procede prima all'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali, e successivamente alla proclamazione degli eletti dei collegi uninominali.
   al comma 4, lettera a), comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
   al comma 5, lettera
a), sopprimere le parole: nonché alle liste ad essi collegati;

  al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. «L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto».

  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;
   al comma 2, alinea, dopo la parola:
regionale inserire le seguenti:, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente,;
   al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: seggi spettanti nei collegi plurinominali della con le seguenti: di tutti i seggi spettanti alla;
   alla lettera b), primo periodo, dopo la parola: plurinominali inserire le seguenti: del cinquanta per cento;
   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis.
Una volta proceduto all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste nei collegi plurinominali della regione, si procede all'attribuzione a ciascuna lista del restante cinquanta per cento dei seggi nei collegi uninominali. L'ufficio elettorale regionale proclama gli eletti nei collegi uninominali secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del presente decreto legislativo.

  Al comma 9, capoverso 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 sostituire le parole: nel collegio uninominale con le seguenti: nel collegio plurinominale;.

  Conseguentemente sostituire l'allegato 2 con il seguente:

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