Al comma 7, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente: A pena di inammissibilità della lista:
a) nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali della circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;
b) nel complesso delle liste dei collegi plurinominali presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato della circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella prima candidatura della lista;
c) nella successione interna della lista del collegio plurinominale, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.