stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.123. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.123.

  Al comma 31, sostituire le parole: Tabelle A-bis, ovunque ricorrano, con le seguenti: Tabelle A, A-bis.

  Conseguentemente, nell'Allegato 1, inserire la seguente Tabella A:

«Allegato 1
Tabella A (comma 31)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI NAZIONALI:

• Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino);

• Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione);

• Lombardia 1 (comprende città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza);

• Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco);

• Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);

• Trentino-Alto Adige;

• Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);

• Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province Treviso e Belluno);

• Friuli-Venezia Giulia;

• Liguria;

• Emilia-Romagna;

• Toscana;

• Umbria;

• Marche;

• Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma);

• Lazio 2 (comprendente le altre province della regione);

• Abruzzo;

• Molise;

• Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli);

• Campania 2 (comprendente le altre province della regione);

• Puglia;

• Basilicata;

• Calabria;

• Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);

• Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);

• Sardegna;

• Valle d'Aosta.»;
   3) all'articolo 1, comma 3, capoverso 57, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuna lista, il numero dei candidati al collegio plurinominale non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.»;
   4) all'articolo 2, comma 6, cpv. articolo 14, comma 1, dopo la parola: «plurinominale.» inserire il seguente periodo: «Per ciascuna lista, il numero dei candidati al collegio plurinominale non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.».