Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 31, sostituire le parole: Tabelle A-bis, ovunque ricorrano, con le seguenti: Tabelle A, A-bis;
nell'Allegato 1, aggiungere la seguente Tabella:
Tabella A
(comma 31)
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI NAZIONALI:
Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino);
Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione);
Lombardia 1 (comprende città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza);
Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco);
Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);
Trentino-Alto Adige;
Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);
Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province Treviso e Belluno);
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma);
Lazio 2 (comprendente le altre province della regione);
Abruzzo;
Molise;
Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli);
Campania 2 (comprendente le altre province della regione);
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);
Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);
Sardegna;
Valle d'Aosta.»;
al comma 14, capoverso articolo 31, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati e, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
al comma 15, capoverso articolo 58, sopprimere le parole da: della lista a: plurinominale e dopo la parola: uninominale, aggiungere le seguenti: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;
al comma 17, capoverso Art.59-bis, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
al comma 18, capoverso articolo 68:
a) alla lettera a), sostituire il n. 1), con il seguente:
1) al terzo periodo, dopo la parola: «preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo al parola: «preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
sostituire il comma 19, con il seguente:
19. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
al comma 20, capoverso articolo 77, dopo la lettera d), inserire le seguenti lettere:
d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
Al comma 23, capoverso articolo 84:
a) al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
b) al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «secondo l'ordine decrescente», con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
al comma 24, capoverso Art. 85, lettera a), sostituire le parole da: la lista, fino a: collegio, con le seguenti: ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.»;
al comma 25, capoverso articolo 86, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, dopo la parola: «sopravvenuta», sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale»;
all'Allegato 1, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:
Allegato 1
Tabella A-bis
Conseguentemente, all'articolo 2:
comma 6, capoverso art. 14, sostituire le parole da: e i nominativi, fino a: plurinominale, con le seguenti:
potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
al comma 7, capoverso art. 16, comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
«d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
al comma 8:
a) al capoverso art. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
b) al capoverso art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: «nel quale la lista» fino a: «collegio», con le seguenti: «nel quale ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.»;.
All'Allegato 2 sostituire la Tabella A con la seguente:
Allegato 2
Tabella A