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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.110. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.110.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali del Senato della Repubblica e, secondo le modalità e princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati.

Art. 1-ter.

  1. In caso di mancata adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 entro il termine previsto dal medesimo articolo 2, si osservano le seguenti disposizioni:
   a) i collegi uninominali previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, fatta eccezione per i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, che sono scorporati dal collegio n. 11 (Urbino) della circoscrizione Marche e aggregati al collegio n. 1 (Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna) della circoscrizione Emilia-Romagna;
   b) in deroga alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in ciascuna circoscrizione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali di cui al citato decreto legislativo n. 536 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, dal numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione dal decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
   c) i collegi uninominali previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, fatta eccezione per i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, che sono scorporati dal collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna;
   d) in deroga alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in ciascuna regione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali di cui al citato decreto legislativo n. 535 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, dal numero dei seggi assegnati a ciascuna regione dal decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.