stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.108. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.108.

  Al testo sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 20, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso 2, «Art. 16», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.