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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.102. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.102.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto, con le seguenti: due voti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   dopo il comma 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  All'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abrogare le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione»;
   al comma 7, capoverso lettera a) sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: da almeno 750 e da non più di 1000 elettori e sopprimere i seguenti periodi: Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale.;
   al comma 7, capoverso comma 1-bis aggiungere infine il seguente periodo: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato solo cognome o il cognome dell'unione civile;
   al comma 7, capoverso lettera c), la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature collegate alla stessa lista, nei collegi uninominali di una stessa circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore. In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità nei collegi plurinominali:
   c) le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato;
   d) nel numero complessivo dei candidati capolista, collegati alla medesima lista, nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.»;
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La scheda reca in un rettangolo il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato; in un rettangolo di pari dimensioni, posto a destra, sono riportati il contrassegno della lista cui è collegato il candidato uninominale con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e della lista collegata a ciascuno di essi.»;
   il comma 15 è sostituito dai seguenti:
  «15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   c) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   d) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  2-bis. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nel collegio plurinominale. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nel collegio plurinominale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».»;
   il comma 17 è sostituito dal seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;

  il comma 21 è sostituito dal seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste collegate ad almeno due candidati proclamati eletti secondo le modalità dell'articolo 77 comma 1 lettera a) e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per 606, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta, sottratto il numero di seggi di cui all'articolo 77 comma a) già assegnati alla medesima lista, rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Nel caso la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista, secondo quanto stabilito al quinto periodo, sia inferiore a 303 i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Nel caso la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista, secondo il calcolo di cui al quinto periodo, dovesse risultare superiore a 303, i seggi eccedenti verranno decurtati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i minori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la minore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione, rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sostituire le parole: «, 16 e 17», con le seganti: «e 16»;
   al comma 4, sostituire il capoverso lettera a), con i seguenti:
    a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al periodo precedente è ridotto alla metà»;
    b) al comma 3 abrogare le parole: «abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e»;
    c) al comma 4 sostituire le parole: «non inferiore a un terzo», con le seguenti: «non inferiori alla metà».;
   12. all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  1-bis. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti uno nel riquadro di un candidato nel collegio uninominale e uno nel riquadro di una lista e dei nominativi nel collegio plurinominale. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nei collegio uninominale, sia per la lista collegata nel collegio plurinominale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
   al comma 6, capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis, con le seguenti: dall'articolo 59;
   al comma 7, capoverso Art. 14-bis, alla lettera b) sostituire le parole: almeno il 5 per cento, con le seguenti: almeno il 3 per cento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le liste collegate ad almeno un candidato proclamato eletto secondo le modalità dell'articolo 16;
   al comma 8, capoverso Art. 17, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
    a) divide la somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei senatori attribuiti alla Regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente, sottratto il numero di seggi di cui all'articolo 16 comma 1 già assegnati alla medesima lista nella Regione, se positiva, rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista ai sensi del periodo precedente risulti superiore al numero dei seggi delle Regione da assegnare nei collegi plurinominali della Regione, i seggi eccedenti verranno decurtati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato i minori resti e, in caso di parità di resti o di incapienza, a quelle che hanno conseguito la minore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Qualora, viceversa, risultino seggi ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 31, Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

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   all'articolo 2, comma 14, Allegato 2, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

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