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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.100.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto, con le seguenti: due voti.

  Conseguentemente, all'articolo 1, il comma 15 è sostituito dal seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  2-bis. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nel collegio plurinominale. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nel collegio plurinominale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».;
   all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  1-bis. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti uno nel riquadro di un candidato nel collegio uninominale e uno nel riquadro di una lista e dei nominativi nel collegio plurinominale. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nel collegio plurinominale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;