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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.1.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   3-bis. In apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui al comma 1, per ciascun partito e gruppo politico organizzato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
    a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi del comma 1 del presente articolo;
    b) lo statuto depositato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
    c) il programma elettorale, nel quale dichiarano altresì il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis;
   2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio plurinominale e il nome dei candidati presentati nei collegi uninominali.