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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.550.125. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.550.125.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale all'articolo 1:
   al comma 3, capoverso 2, sostituire dalle parole: il contrassegno di ciascuna lista, fino alla parola: uninominale con le seguenti: Il contrassegno di ciascuna lista, per la scelta della lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire le parole da: i nomi e i cognomi fino alla parola: presentazione, con le seguenti: con due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
   al comma 15, capoverso 2, inserire, in fine, il seguente periodo: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali;
   al comma 17, capoverso 1 apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, sostituire le parole da: «traccia», fino a: «contrassegno», con le seguenti: «sulle linee orizzontali, poste alla destra del contrassegno, esprime uno o due voti di preferenza»;
    b) al comma 3, sopprimere le parole da: «e un altro segno», fino a: «candidati»;
    c) al comma 4, sostituire le parole da: «sulla lista circoscrizionale», fino alle parole: «altra lista», con le seguenti: «sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, ovvero esprime uno o due voti di preferenza a favore di candidati di altra lista circoscrizionale»;
   al comma 18, lettera a): al numero 1), dopo le parole: uninominale cui è attribuito il voto, aggiungere le seguenti: Pronuncia altresì il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza; e aggiungere, di seguito, le seguenti parole: e al n. 2) dopo la parola: uninominale, inserire le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
   al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: preferenza, sono aggiunte le seguenti: e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
   dopo il comma 18, inserire le seguenti parole: sostituire il comma 19, con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 20, dopo la lettera e), inserire le seguenti lettere:
    e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
   al comma 23, capoverso Art. 84, apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sostituire le parole da: «con cifra percentuale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e i candidati della lista circoscrizionale secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute»;
    b) al comma 2, sopprimere dalle parole: «agli ulteriori» fino alle parole: «successivamente»;
   al comma 24, capoverso Art. 85, apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sostituire le parole da: «risulta», fino alla fine del comma, con le seguenti: «ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.»;
    b) al comma 1-ter dopo le parole: «lista circoscrizionale», aggiungere le seguenti parole: «in ordine al numero delle preferenze ottenute.»;
   8) sostituire la Tabella A-bis (Allegato 1, ex articolo 1, comma 31) con l'allegata Tabella A-bis;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: «ai nominativi dei candidati secondo», fino a: «presentazione e» e, dopo la parola: «votazione», inserire le seguenti: «che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
   al comma 6, capoverso Art. 14, dopo la parola: «prescelta», inserire le seguenti: «potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
   al comma 7, capoverso Art. 16, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
    «e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
   al comma 8, capoverso Art. 17, apportare le seguenti modifiche:
    a) al capoverso comma 2, sopprimere le parole da: con cifra percentuale», fino a: «lettera h)», e sostituire le parole: «il candidato primo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
    b) al comma 3, sopprimere le parole da: «agli ulteriori», fino a: «successivamente»;

  Conseguentemente, le Tabelle A-bis e A-ter, di cui al comma 31 dell'articolo 1, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter allegate.

Immagine prelevata dallo stampato

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em. 1.550.