Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoversoArt.84, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le liste che hanno diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, ai sensi dell'articolo 83, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato primo del collegio, individuato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettere h) e i); ove nessun candidato della lista sia risultato primo del collegio proclama eletto il candidato del collegio individuato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l).