Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
«al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16, con il seguente:» al capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere le lettere h), i), l) e aggiungere in fine il seguente capoverso:
Art. 16-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);
c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).;
«al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:»
1) al capoverso 2 sopprimere le parole: con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), e le parole: e successivamente gli altri candidati primi del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l) sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1;
2) al capoverso 3 sostituire le parole: e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l) con le seguenti: e successivamente agli altri candidati nei collegi uninominali, individuati ai sensi dell'articolo 16.
Conseguentemente sostituire l'alinea: «al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente», con la seguente: «al comma 7, sostituire i capoversi Art. 16 e Art. 16-bis con i seguenti;.