Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 20, sopprimere i capoversi lettere h), i), l).
Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, al comma 23, capoverso «Art. 84»:
1) al comma 1, sopprimere le parole: «con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h),» e le parole «e successivamente gli altri candidati primi del collegio individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i) sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83»;
2) al comma 2 sostituire le parole: «successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l)» con le seguenti: «successivamente agli altri candidati nei collegi uninominali, individuati ai sensi dell'articolo 77».