Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, alla lettera a), sopprimere il seguente periodo: La presentazione di ciascuna lista regionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.