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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.80. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.80.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 15, capoverso 2, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale;

  Conseguentemente:
   al comma 17, il capoverso 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
  «1. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale.
  2. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nel collegio uninominale. In tal caso i due voti sono espressi in modo disgiunto.
  3. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale; il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nei collegio uninominale. Nel caso del periodo precedente i due voti sono espressi in modo disgiunto. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».
   nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, sostituire la Tabella A-bis dell'Allegato 1 con le seguenti:

Immagine prelevata dallo stampato

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  Conseguentemente nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, sostituire le Tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, con le seguenti:

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em. 1.500.