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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.65. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.65.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, sostituire il numero 2) con il seguente: 2) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sostituire il numero 3), con il seguente:
  3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.».

em. 1.500.