Nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista:
a) Nelle liste regionali le candidature sono inserite in ordine alternato dei due sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna regione in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
b) Nelle liste regionali, i candidati dello stesso sesso inseriti come primi in ciascuna lista non possono rappresentare più del 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;
c) nei collegi uninominali di ciascuna regione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.