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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.52. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.52.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella regione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 250 e non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 o, in alternativa possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, sostituire il comma 9 con il seguente:
  All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi comma 1-bis dell'articolo 18-bis»;
   2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
   3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».

em. 1.500.