Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoverso Art. 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, prioritariamente i candidati primi del collegio, quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati della lista circoscrizionale, sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.