Nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 7, sostituire le lettere d) ed e), con le seguenti:
d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3.1 A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista:
a) Nelle liste circoscrizionali le candidature sono inserite in ordine alternato dei due sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna circoscrizione in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
b) Nelle liste circoscrizionali, i candidati dello stesso sesso inseriti come primi in ciascuna lista non possono rappresentare più del 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;
c) nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
e) al comma 3-bis le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».