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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.44. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.44.

  Nella parte consequenziale, sostituire il capoverso relativo all'articolo 1, comma 7, lettera a) del testo base con il seguente:
  al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Il comma 1, è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni non devono essere autenticate. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

em. 1.500.