Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 20, le lettere h), i) e l) sono sostituite dalla seguente:
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale che include dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, a seguire i candidati della lista circoscrizionale secondo il relativo ordine numerico di presentazione e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;.
Conseguentemente:
alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso Art. 84:
al comma 1, sostituire le parole da: «i candidati primi di collegio» fino a: «lettera i)» con le seguenti: «i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h)»;
sopprimere il comma 2;
alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, le lettere h), i) e l) sono sostituite dalla seguente:
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale che include dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, a seguire i candidati della lista circoscrizionale secondo il relativo ordine numerico di presentazione e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 2, sostituire le parole da: «i candidati primi di collegio» fino a: «lettera i)» con le seguenti: «i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)»; e sopprimere il comma 3.