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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.32. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.32.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale ovvero i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi.
   al comma 21, capoverso Art. 83, premettere, prima del n. 1), il seguente:
    01) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» sono inserite le seguenti: «o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali»;
   al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati primi in almeno tre collegi uninominali, sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati, anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5;

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche relative alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali;
   al comma 7, aggiungere la seguente modificazione:
    al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sono inserite le seguenti: o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali;
   al comma 8, capoverso Art. 17, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati primi in almeno tre collegi uninominali, sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati, anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5.

em. 1.500.