Alla seconda parte consequenziale, dopo il capoverso: al comma 3, è inserito il seguente:
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
9-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
Il Ministero dell'interno, entro il 45o giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione sul proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.