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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.229. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.229.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso Art. 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Ricevuta da parte dell'ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), e quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l)»;

   Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 8, capoverso Art. 17, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), e quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l)».

em. 1.500.