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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.225. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.225.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   al comma 6, capoverso articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
   al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
    a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente;
   al comma 10, lettera e), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il nominativo dei candidati prescelti.

em. 1.500.