All'articolo 1, capoverso al comma 3, capoverso 2 aggiungere in fine le seguenti parole: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.