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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.171. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.171.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, il capoverso al comma 21 è sostituito dal seguente:
   al comma 21, il capoverso Art. 83, è sostituito dal seguente:
  Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).

  Conseguentemente:
   il capoverso comma 22 è sostituito dal seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 83-bis. – L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede quindi all'assegnazione dei seggi della circoscrizione fra le liste individuate dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 83, lettera b). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 83, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il totale del numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, dato dalla somma dei seggi dei collegi uninominali e di quelli da assegnare alle liste circoscrizionali, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   al comma 23, capoverso Art. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, le parole da: «Ricevuta da parte» fino a «comma 2, l'Ufficio centrale sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale», e le parole: «dell'articolo 83» sono sostituite con le seguenti: «articolo 83-bis»;
    2. al comma 2, le parole: dell'articolo 83 sono sostituite con le seguenti: articolo 83-bis.

em. 1.500.