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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.17. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.17.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso al comma 20, le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) individua i candidati primi del collegio;
   b) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso al comma 23, all'articolo 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, in seguito, i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati, per ciascuna lista, ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l).
  3. Qualora ai sensi del comma 1 siano stati proclamati eletti per una lista più candidati rispetto al numero di seggi assegnatole ai sensi dell'articolo 83, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
   a) determina il numero di seggi eccedenti, tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi assegnato ad una lista ai sensi dell'articolo 83 ed il numero di candidati proclamati eletti ai sensi del comma 1;
   b) sottrae tale numero di seggi, uno per volta, alle altre liste che hanno conseguito seggi nella circoscrizione, cominciando dalla lista che ha la minore cifra elettorale circoscrizionale proseguendo poi con le altre liste, ordinate secondo l'ordine crescente delle relative cifre elettorali circoscrizionali;
   c) alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, capoverso al comma 7 le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) individua i candidati primi del collegio;
   d) alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, capoverso al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, il candidato primo nell'ordine numerico della lista regionale e, in seguito, i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h).
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati, per ciascuna lista, ai candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l).
  4. Qualora ai sensi del comma 2 siano stati proclamati eletti per una lista più candidati rispetto al numero di seggi assegnatole ai sensi del comma 1 l'Ufficio elettorale regionale:
   a) determina il numero di seggi eccedenti, tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi assegnato ad una lista ai sensi comma 1 ed il numero di candidati proclamati eletti ai sensi del comma 2;
   b) sottrae tale numero di seggi, uno per volta, alle altre liste che hanno conseguito seggi nella regione, cominciando dalla lista che ha la minore cifra elettorale regionale proseguendo poi con le altre liste, ordinate secondo l'ordine crescente delle relative cifre elettorali regionali»;

em. 1.500.