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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.148. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.148.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, dopo il capoverso 3.1. aggiungere il seguente:
  3.2. Nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella posizione di capolista, a pena di inammissibilità. In ogni caso nelle regioni in cui sono presenti più circoscrizioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera e), sostituire le parole: commi 3 e 3.1 con le seguenti: commi 3, 3.1 e 3.2.

em. 1.500.