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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.126. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.126.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. È inoltre costituito un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  5. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nominativo del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. L'elettore può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso;
   al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione. Nella successione interna della lista circoscrizionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere;
   al comma 7, lettera d), sostituire il capoverso 3.1 con il seguente:
  3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità;
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire le parole da: un apposito rettangolo a: l'ordine delle liste con le seguenti: di appartenenza, con a fianco due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze.;
   al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente: 2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno delle lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali a fianco del contrassegno della lista; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
   al comma 20, sostituire le lettere da a) ad m) con le seguenti:
    a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
    d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
    e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
    f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
    g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
    h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali percentuali;
    i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto dei verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;
   al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama i candidati eletti di ciascuna lista. A tal fine assegna il 50 per cento dei seggi spettanti a ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore, ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), ed i restanti seggi ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Qualora la lista circoscrizionale abbia esaurito il numero dei candidati, i seggi sono assegnati ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h);
  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali;
   al comma 4, lettera c), sostituire il capoverso 4 con i seguenti:
  4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati:
   a) non superiore a due nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi pari o inferiore a dieci;
   b) non superiore a tre nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi pari o inferiore a trenta;
   c) non superiore a quattro nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi superiore a trenta.

  4-bis. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste regionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
  4-ter. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno delle lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali a fianco del contrassegno della lista; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
  Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;
   al comma 8, capoverso Art. 17, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama i candidati eletti di ciascuna lista. A tal fine assegna il 50 per cento dei seggi spettanti a ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore, ai candidati della lista regionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), ed i restanti seggi ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
  3. Qualora la lista regionale abbia esaurito il numero dei candidati, i seggi sono assegnati ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

em. 1.500.