Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis: «La circoscrizione Friuli Venezia Giulia è costituita in 9 (nove) collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993 n. 277.
La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel Titolo VI del presente testo unico per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige/Südtirol che vengono applicate anche in Friuli Venezia Giulia».