Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere il comma 1;
al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente;
al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
c-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.