Al comma 8, capoverso Art. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
È altresì consentito presentare una candidatura in un collegio uninominale con un collegamento plurimo a liste circoscrizionali, in tal caso, è per ogni effetto ai fini del presente testo unico, intendendosi la candidatura nel collegio collegata con la prima lista circoscrizionale all'uopo contenuta nella dichiarazione di presentazione di cui all'articolo 20.