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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.702. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.702.

  Al capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale sono aggiunte le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza; al comma 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    «b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
    2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:
   2-bis) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
    «c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
    c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
    c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
    3) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
   3-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi. In tale caso l'ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste».

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 1, numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: articoli 16, 16-bis e 17 sono aggiunte le seguenti:, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   dopo il capoverso al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
   «al comma 7, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

  0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;

  0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
  0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».