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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.571. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.571.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e l'elenco dei candidati primi del collegio.

  Conseguentemente al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  «b-bis) individua il numero di collegi in cui il candidato primo del collegio sia collegato ad una lista diversa da quelle di cui alla lettera b)»;
   al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera c) sostituire le parole «di 606 seggi» con le seguenti: un numero di seggi pari alla differenza tra 606 e il numero di collegi individuato ai sensi della lettera b-bis)”;

  al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1 alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole nella circoscrizione aggiungere le seguenti: detratto del numero di collegi in cui il candidato primo del collegio e collegato ad una lista diversa da quelle di cui alla lettera b);

  al comma 23, capoverso «Art. 84», al comma 1 premettere il seguente: ”01. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i candidati primi del collegio collegati a liste diverse da quelle di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b);

  all'articolo 2 al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, dopo le parole da attribuire aggiungere le seguenti: detratto del numero di collegi in cui il candidato primo del collegio è collegato ad una lista diversa da quelle individuate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b);

  al comma 7, capoverso «Art. 17», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: ”1-bis. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i candidati primi del collegio collegati a liste diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b).