stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.562. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.562.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto, con le seguenti: due voti.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale.»;
   sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale.

  2. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nel collegio uninominale.
  3. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   al comma 31, Allegato 3, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con quelle allegate al presente emendamento;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale;
    al comma 14, allegato 5, sostituire le tabelle A e B con quelle allegate al presente emendamento.

Immagine prelevata dallo stampato

Immagine prelevata dallo stampato

Immagine prelevata dallo stampato

Immagine prelevata dallo stampato