Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2 non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza delle candidature presentate in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, lettere c) e d).
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.