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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.552. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.552.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) verifica se vi siano candidati «primi del collegio», determinati ai sensi dell'articolo 77, lettera a), collegati a liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti. L'Ufficio centrale nazionale proclama eletti tali ultimi candidati nei collegi uninominali ove siano risultati primi;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 21, capoverso Art. 83, lettera
c), sostituire le parole: 606 seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i seggi già assegnati ai sensi della lettera b-bis);
   all'articolo 2:
    al comma 6, capoverso Art. 16-
bis, dopo la lettera b), aggiungere il seguente: b-bis) individua se vi siano candidati «primi del collegio», determinati ai sensi dell'articolo 16, lettera a), collegati a liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti;
    al comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: ai sensi della lettera b) con le seguenti: ai sensi delle lettere b) e c);
    al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: L'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire con le seguenti: L'Ufficio proclama eletti i candidati «primi del collegio» collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale o almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, sottratti i seggi eventualmente già assegnati ai sensi del periodo precedente;