Al comma 7, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: Nel complesso degli elenchi dei supplenti allegati da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di primo dell'elenco.
Conseguentemente, al comma 28, capoverso comma 93-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.