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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.520. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.520.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere in fine le parole: con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista o la coalizione di liste recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nella elezione del Senato della Repubblica;

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere il seguente periodo:
  All'articolo 14 primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo atto il partito o gruppo politico organizzato, se intende concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 3 del presente testo unico, dichiara che il medesimo contrassegno e la medesima denominazione contraddistinguono la lista presentata a tale fine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'elezione del Senato della Repubblica»;

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».
  5-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno verifica inoltre la reciproca corrispondenza dei contrassegni e delle denominazioni delle liste e delle coalizioni di liste per le quali nell'elezione della Camera dei deputati e nell'elezione del Senato della Repubblica è resa la dichiarazione di concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza e ricusa le dichiarazioni non conformi»;
   2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opposizioni avverso l'accettazione o la ricusazione delle dichiarazioni di conformità dei contrassegni e delle denominazioni di cui all'articolo 14, primo comma, sono sottoposte, per entrambe le elezioni, all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12».

  Al comma 12, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste».

  Al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorale circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83 – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;
   2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata che con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
   6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4); procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3), lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   8) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e b). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così Vindice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3), lettere a) e b). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   9) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 7). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 8), periodi nono e seguenti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, pervenuta dall'ufficio elettorale centrale nazionale la coalizione di liste o la lista ivi indicata sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui al presente articolo e verifica se essa, nell'elezione del Senato della Repubblica, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7); ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste. Le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi delle lettere a) e b).
  5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1.
  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.».

  Al comma 31, sostituire la Tabella A-bis (Allegato 3) con quella allegata al presente emendamento;

  all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2-bis aggiungere in fine le parole:, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 14 e 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nell'elezione della Camera dei deputati.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2-bis del presente testo unico rendono, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la dichiarazione relativa al medesimo contrassegno e alla medesima denominazione che contraddistinguono la lista presentata a tale fine per l'elezione della Camera dei deputati»;

  al comma 4, lettera a) sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:
   a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 9, comma 4, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e mi manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

  Al comma 6, capoverso articolo 16-bis, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   b-bis) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   b-ter) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui alla lettera b-bis), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   b-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale;
   b-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quater) abbia dato esito positivo, verifica poi se coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-bis) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   b-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quater) abbia dato esito negativo o qualora la verifica di cui alla lettera b-quinquies) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera b-ter) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione;
   b-septies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quinquies) del presente comma abbia dato esito negativo, verifica quindi se nella comunicazione di cui all'articolo 83, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, la colazione di liste o le liste ivi indicate sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui al presente articolo e verifica se essa, nell'elezione della Camera dei deputati, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo assegna a tale lista o coalizione di liste il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere, ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi; nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera b-quinquies);
   b-octies) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-quater) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui alla lettera b-quater) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera b-septies). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera b-septies), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo e nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-bis).

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 16-bis, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e singole liste regionali con riparto proporzionale, ai sensi del precedente articolo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del precedente articolo, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 14-bis, comma 1. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.

  Al comma 14, sopprimere la Tabella A (Allegato 5).

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