Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera i) sostituire le parole: la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista con le seguenti: per ciascuna lista la cifra elettorale circoscrizionale, di cui alla lettera d) e l'elenco complessivo dei candidati risultati «primi del collegio», di cui alla lettera a), con riferimento ad ogni singola lista.
Conseguentemente, al comma 21, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1:
a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «Individua i candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi e li proclama eletti nei rispettivi collegi uninominali»;
b) alla lettera c), dopo le parole «di 606 seggi» aggiungere le seguenti: «, detratti quelli assegnati ai candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi,»;
al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, e, ove presenti, i seggi assegnati nei collegi uninominali a candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi, ai sensi del comma 1, lettera b)».