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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.495. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.495.

  Al comma 3, capoverso comma 2, aggiungere in fine, i seguente periodi: L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati nella lista circoscrizionale. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   al comma 15, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: L'elettore può anche esprimere uno o due preferenze, tracciando un segno sul nominativo o i nominativi dei candidati prescelti, sino a un massimo di due della lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;
   al comma 17, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'elettore traccia un segno su uno o due nominativi della lista di candidati, si intende che abbia votato per la lista stessa ed espresso il voto di preferenza.;
   al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 3 sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza; nonché il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.;
   al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1:
    dopo la lettera g) inserire la seguente:
     g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato per ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali.
    sostituire la lettera h) con la seguente:
     «h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, in ragione delle rispettive cifre individuali, in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
   al comma 23, capoverso 84, al comma 1, dopo le parole: i candidati inserire le seguenti: compresi nella lista medesima, a partire dal candidato in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente,;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «L'elettore può altresì esprimere uno o due preferenze, tracciando un segno sul nominativo o i nominativi dei candidati prescelti, sino a un massimo di due della lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
    al comma 6, capoverso Art. 16, alla lettera h) sopprimere le parole da: «, successivamente» con le seguenti: «successivamente, i candidati della lista regionale in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.»;
    al comma 7, capoverso Art. 17, al comma 2, sostituire le parole da: «i candidati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i candidati, in ragione del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, secondo l'ordine decrescente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).».