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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.473. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.473.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La scheda reca, in un apposito rettangolo, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, a destra di esso, in un distinto rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo l'ordine di presentazione;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi espressi per la lista medesima nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio espressi per i candidati nei collegi uninominali e il totale dei voti validi del collegio espressi per le liste circoscrizionali. Essi sono dati dalla somma delle cifre elettorali di collegio rispettivamente di tutti i candidati nel collegio uninominale e di tutte le liste circoscrizionali;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione espressi per le liste. Tale cifra a è data alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.;
   al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi espressi per la lista medesima nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio espressi per i candidati nei collegi uninominali e il totale dei voti validi del collegio espressi per le liste regionali. Essi sono dati dalla somma delle cifre elettorali di collegio rispettivamente di tutti i candidati nel collegio uninominale e di tutte le liste regionali;
    al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) determina il totale dei voti validi della regione espressi per le liste. Tale cifra è data alla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;.