Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: il contrassegno di ciascuna lista, fino alla fine del capoverso con le seguenti: Il contrassegno di ciascuna lista, per la scelta della lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
Conseguentemente:
al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire le parole da: i nomi e i cognomi fino alla parola: presentazione, con le seguenti: con due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
al comma 15, capoverso 2, inserire, in fine, il seguente periodo: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali;
al comma 17:
al comma 2, sostituire le parole da: traccia, fino a: contrassegno, con le seguenti: sulle linee orizzontali, poste alla destra del contrassegno, esprime uno o due voti di preferenza;
al comma 3, sopprimere le parole da: e un altro segno, fino a: candidati;
al comma 4, sostituire le parole da: sulla lista circoscrizionale, fino alle parole: altra lista, con le seguenti: sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, ovvero esprime uno o due voti di preferenza a favore di candidati di altra lista circoscrizionale;
al comma 18
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: uninominale cui è attribuito il voto, aggiungere le seguenti: Pronuncia altresì il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza;
al numero 2) dopo la parola: uninominale, inserire le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b-bis) al comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: preferenza, sono aggiunte le seguenti: e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
sostituire il comma 19, con il seguente:
19. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
al comma 31, sostituire le Tabelle A-bis e A-ter con le allegate Tabelle A-bis e A-ter;;
all'articolo 2:
al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: ai nominativi dei candidati secondo, fino a: presentazione e e, dopo la parola: votazione, inserire le seguenti: che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
al comma 5, capoverso Art. 14, dopo la parola: prescelta, inserire le seguenti: potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
al comma 6, capoverso Art. 16, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».