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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.701. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.701.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1» il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale. È ammesso l'accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 4 per cento del totale nazionale o i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 21 capoverso «Art. 83» premettere, prima del n. 1) il seguente:
    1) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» con le seguenti: «almeno il 4 per cento dei voti validi espressi» e inserire le seguenti: «o i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi»;
    2) all'articolo 1 comma 23, capoverso «Art. 84» comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati primi in almeno tre collegi uninominali sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5»;
    3) all'articolo 2 comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2-bis aggiungere infine le seguenti parole: «con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 4 per cento del totale nazionale o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali»;
    4) all'articolo 2, il comma 7 è così modificato: «al comma 7, capoverso “Art. 16-bis”, lettera b) sostituire le parole: “almeno il 5 per cento dei voti validi espressi” con le seguenti: “almeno il 4 per cento dei voti validi espressi” e successivamente inseguire le seguenti: “o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali”;
    5) al comma 8, capoverso “Art. 17”, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: “Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati i primi in almeno tre collegi uninominali, sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati, anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5”».