stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.569. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.569.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari anche se collocati in aspettativa».

  Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).

  1. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.