Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le liste che, ai sensi dell'articolo 83, hanno diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.