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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.561. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.561.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: dispone di un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: esprime il proprio voto su 2 schede di colore diverso recanti una il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato e l'altra il contrassegno di lista corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La prima scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, con a sinistra il contrassegno della lista a cui è collegato, scritti entro un apposito rettangolo. La seconda scheda reca in un rettangolo il contrassegno della lista con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nella lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine sulle schede dei candidati uninominali e l'ordine delle liste plurinominali.;
   sostituire il comma 15, con i seguenti:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dai seguenti:
   L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
   a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
   sostituire il comma 17, con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   sostituire il comma 31, con il seguente:
  31. Le Tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico sono sostituite dalle Tabelle A-bis, A-ter, A-quater e A-quinquies di cui all'Allegato 1 della presente legge;
   al comma 31, allegato 3, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

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   all'articolo 2:
    al comma 5 capoverso Art. 14, sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
   a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale.

  1-bis. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;
    al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis, con le seguenti: dall'articolo 59;
    sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis, B e B-bis di cui all'Allegato 2 della presente legge;
    al comma 14, Allegato 2, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

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